Art. 4

1. Durante l'attuazione del piano, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di apportare modi

In vigore dal 14 dic 1987
fiche di un certo rilievo, debitamente motivate e concernenti l'applicazione del piano sul loro territorio. La Commissione può autorizzare le modifiche richieste, a condizione che esse non comportino un incremento della spesa in detto Stato membro. Essa si pronuncia su tali richieste e notifica la propria posizione allo Stato membro interessato entro un mese dal loro ricevimento. 2. Gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione, non appena risulti evidente che l'applicazione del piano sul loro territorio si dimostri meno onerosa del previsto. La Commissione può quindi ridistribuire ad altri Stati membri le risorse inutilizzate.
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