Art. 5
In vigore dal 14 dic 1987
Fatto salvo il disposto dell' del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (1), il valore contabile dei prodotti di intervento smobilitati, di cui all' del regolamento (CEE) n. 3730/87, corrisponde al prezzo di intervento in vigore il 31 dicembre dell'anno precedente e viene convertito in moneta nazionale in base al tasso rappresentativo applicabile alla stessa data. Tuttavia, alle forniture di carni bovine si applicano i coefficienti indicati nell'allegato I.
Storico versioni
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