Art. 5

In vigore dal 14 dic 1987
Fatto salvo il disposto dell' del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (1), il valore contabile dei prodotti di intervento smobilitati, di cui all' del regolamento (CEE) n. 3730/87, corrisponde al prezzo di intervento in vigore il 31 dicembre dell'anno precedente e viene convertito in moneta nazionale in base al tasso rappresentativo applicabile alla stessa data. Tuttavia, alle forniture di carni bovine si applicano i coefficienti indicati nell'allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3744:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Regolamento (UE) 1987/3744 | Portale Normativo