Art. 9

Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire che:

In vigore dal 14 dic 1987
- i prodotti di intervento messi a disposizione siano vincolati all'uso e alla destinazione previsti dall' del regolamento (CEE) n. 3730/87; - le organizzazioni incaricate dell'attuazione del piano tengano un'adeguata contabilità, corredata dei documenti giustificativi, a disposizione delle competenti autorità per permettere loro di effettuare i controlli ritenuti necessari.
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