Art. 2
In vigore dal 14 dic 1987
1. La Commissione approva il piano tenendo conto degli stanziamenti disponibili secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (2) e delle disposizioni corrispondenti previste dai regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli. Contemporaneamente e secondo la stessa procedura essa stabilisce l'ammontare degli stanziamenti riservati alla copertura delle spese di trasporto intracomunitario dei prodotti di intervento di cui all'.
2. Nel piano occorre indicare in particolare:
- il quantitativo di prodotti, ripartiti per tipo di prodotto, che possono essere ritirati dalle scorte di intervento ai fini della distribuzione in ciascuno Stato membro, e
- i mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro.
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