Art. 7

In vigore dal 1 set 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 1987. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 219 dell'8. 8. 1987, pag. 30. ALLEGATO Disposizioni relative al « Certificate P 1 » 1. Il modulo sul quale si compila il « Certificate P 1 » è stampato su carta bianca fabbricata senza paste meccaniche, collata per consentire la scrittura e pesante tra 40 e 65 g/m2. 2. Il modulo ha il formato di 210 × 297 mm. 3. Stampare il modulo è compito degli Stati membri. Il modulo reca un numero di serie necessario per la sua identificazione. 4. Il formulario è stampato e compilato in lingua inglese, a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, deve essere compilato con inchiostro e in caratteri stampatello.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1987/2657 | Portale Normativo