Art. 7
In vigore dal 1 set 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 1987.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 219 dell'8. 8. 1987, pag. 30.
ALLEGATO
Disposizioni relative al « Certificate P 1 »
1. Il modulo sul quale si compila il « Certificate P 1 » è stampato su carta bianca fabbricata senza paste meccaniche, collata per consentire la scrittura e pesante tra 40 e 65 g/m2.
2. Il modulo ha il formato di 210 × 297 mm.
3. Stampare il modulo è compito degli Stati membri. Il modulo reca un numero di serie necessario per la sua identificazione.
4. Il formulario è stampato e compilato in lingua inglese, a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, deve essere compilato con inchiostro e in caratteri stampatello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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