Art. 4

In vigore dal 1 set 1987
A meno che i prodotti compensatori non formino oggetto di esportazione anticipata, l'accettazione della dichiarazione di esportazione è subordinata alla costituzione di una garanzia di 6 ECU/t di frumento duro utilizzata per la fabbricazione del quantitativo di paste alimentari esportate. Questa garanzia è definitivamente riscossa quando la prova di cui all', paragrafo 2 non è fornita nel termine previsto all', paragrafo 3.
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