Art. 3
In vigore dal 1 set 1987
1. La dichiarazione d'esportazione relativa alle paste alimentari ottenute con il perfezionamento attivo, ricorrendo alla compensazione per equivalenza di cui all', deve comportare l'indicazione che le paste sono destinate agli Stati Uniti d'America.
Il « Certificate P 1 » viene presentato insieme con la dichiarazione di esportazione.
2. L'ufficio doganale che ha accettato la dichiarazione d'esportazione appone il visto nel riquadro 9 dell'originale e delle copie del « Certificate P 1 ». Conserva la copia n. 2 e restituisce l'originale e la copia n. 1 al dichiarante.
3. L'originale del « Certificate P 1 », munito del visto delle autorità doganali competenti degli Stati Uniti d'America, viene presentato all'ufficio doganale comunitario che l'ha vistato entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione delle paste alimentari.
4. In caso di furto, perdita o distruzione del « Certificate P 1 » il titolare dell'autorizzazione può chiederne un duplicato all'ufficio doganale che l'ha vistato. Il duplicato così rilasciato deve comportare una delle seguenti indicazioni:
- DUPLICADO
- DUPLIKAT
- ANTIGRAFO
- DUPLICATE
- DUPLICATA
- DUPLICATO
- DUPLICAAT
- SEGUNDA VIA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2657:oj#art-3