Art. 2

In vigore dal 1 set 1987
L'autorità doganale consente le deroghe di cui all' a richiesta dell'interessato, che s'impegna ad ottemperare alla condizione di cui nel medesimo articolo. La deroga è accordata soltanto per un periodo limitato ad un massimo di sei mesi, nel corso del quale le merci d'importazione possono essere assegnate al regime del perfezionamento attivo o, se si ricorra all'esportazione anticipata, i prodotti compensatori possono formare oggetto dell'esportazione. La deroga può essere accordata anche in forma di modifica dell'autorizzazione già rilasciata. 2. L'autorizzazione di perfezionamento attivo che preveda la deroga di cui all' comporta anche l'obbligo del titolare di fornire la prova che le paste alimentari risultanti dalla trasformazione siano immesse in consumo negli Stati Uniti d'America. Tale prova è fornita presentando l'originale del « Certificate for IPR exports of pasta to the USA » qui di seguito denominato « Certificate P 1 », munito del visto dell'ufficio doganale competente nella Comunità, nel quale siano compiute le formalità di esportazione, e di quello delle autorità doganali competenti degli Stati Uniti d'America. Il « Certificate P 1 », che comporta un originale e due copie, è compilato su un modulo conforme al modello e alle disposizioni figuranti in allegato.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1987/2657 | Portale Normativo