Art. 6

In vigore dal 1 set 1987
Le autorità doganali degli Stati membri trasmettono alla Commissione, alla fine di ogni mese, i dati statistici relativi ai quantitativi di paste alimentari, ripartiti nelle sottovoci tariffarie pertinenti, ottenuti con il regime di perfezionamento attivo ricorrendo alla compensazione per equivalenza e per i quali nel corso del mese precedente siano stati vistati dei « Certificates P 1 » dagli uffici doganali presso i quali sono state espletate le formalità d'esportazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2657:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Regolamento (UE) 1987/2657 | Portale Normativo