Art. 6
In vigore dal 1 set 1987
Le autorità doganali degli Stati membri trasmettono alla Commissione, alla fine di ogni mese, i dati statistici relativi ai quantitativi di paste alimentari, ripartiti nelle sottovoci tariffarie pertinenti, ottenuti con il regime di perfezionamento attivo ricorrendo alla compensazione per equivalenza e per i quali nel corso del mese precedente siano stati vistati dei « Certificates P 1 » dagli uffici doganali presso i quali sono state espletate le formalità d'esportazione.
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