Art. 5

In vigore dal 1 set 1987
In caso di ricorso all'esportazione anticipata, alle condizioni di cui all', l'accettazione della dichiarazione di assegnazione al regime di perfezionamento del frumento duro è subordinata alla condizione che sia fornita la prova di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2657:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Regolamento (UE) 1987/2657 | Portale Normativo