Art. 25
In vigore dal 31 lug 1987
1. Quando si applichi l', paragrafo 2, secondo comma del regolamento di base, le spese di carico, di trasporto e di assicurazione delle merci di esportazione temporanea sino al luogo in cui è stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento non vanno comprese:
- nel valore delle merci di temporanea esportazione preso in considerazione per determinare il valore in dogana dei prodotti compensatori in conformità dell',
paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci
- nelle spese di perfezionamento, quando il valore delle merci di esportazione temporanea non si possa determinare applicando l' di cui al primo trattino.
2. Nelle spese di perfezionamento di cui al paragrafo 1 vanno comprese le spese di carico, di trasporto e di assicurazione dei prodotti compensatori dal luogo in cui è stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità.
3. Le spese di riparazione di cui all' del regolamento di base sono costituite dal pagamento totale già effettuato o da effettuare dal titolare dell'autorizzazione alla persona che ha provveduto alla riparazione, o a beneficio di detta persona per la riparazione effettuata, e comprende tutti i pagamenti già effettuati o da effettuare, come condizione della riparazione delle merci di esportazione temporanea, dal titolare dell'autorizzazione alla persona che ha provveduto alla riparazione, o dal titolare dell'autorizzazione a una persona terza per soddisfare ad un obbligo della persona che effettua la riparazione.
Il pagamento non deve avvenire necessariamente in moneta: lo si può effettuare a mezzo di lettere di credito o di strumenti negoziabili e può essere fatto direttamente o indirettamente.
Per valutare i legami tra il titolare dell'autorizzazione e l'operatore si applicano l', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1224/80 e l' del regolamento (CEE) n. 1495/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, che stabilisce le disposizioni di applicazione di talune disposizioni del suddetto regolamento (8).
CAPITOLO VI
FORMALITÀ DA ESPLETARE QUANDO VENGA
CONCESSO IL SISTEMA DEGLI SCAMBI STANDARD CON
IMPORTAZIONE ANTICIPATA
Sezione 1
Importazione dei prodotti sostitutivi
Storico versioni
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