Art. 1

1. Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

In vigore dal 31 lug 1987
1) «regolamento di base»: il regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo al regime di perfezionamento passivo ed al sistema degli scambi standard; 2) «prodotti compensatori secondari»: i prodotti compensatori diversi da quelli per il cui ottenimento è stato autorizzato il regime, risultanti, necessariamente, dall'operazione di perfezionamento passivo; 3) «perdite»: la parte delle merci di temporanea esportazione che viene distrutta o scompare durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, scarico in forma di gas o scolo nell'acqua di sciacquatura; 4) «metodo della chiave quantitativa»: la ripartizione delle merci di temporanea esportazione fra i vari prodotti compensatori in funzione della quantità di tali merci; 5) «metodo della chiave valore»: la ripartizione delle merci di temporanea esportazione tra i vari prodotti compensatori in funzione del valore di questi ultimi; 6) «importazione anticipata»: la modalità di cui all', paragrafo 3 del regolamento di base; 7) «traffico triangolare»: la modalità secondo la quale viene effettuata l'immissione in libera pratica, in esenzione parziale o totale dai dazi all'importazione, dei prodotti compensatori in uno Stato membro diverso da quello in cui viene effettuata l'esportazione temporanea delle merci; 8) «Stato membro di reimportazione»: lo Stato membro in cui i prodotti compensatori vengono immessi in libera pratica in esenzione parziale o totale dai dazi all'importazione nel quadro del regime; 9) «Stato membro di esportazione»: lo Stato membro in cui le merci di esportazione temporanea vengono vincolate al regime; 10) «misure specifiche di politica commerciale»: le misure non tariffarie, stabilite, nel quadro della politica commerciale comune, dalle disposizioni comunitarie relative ai regimi applicabili alle importazioni ed alle esportazioni di merci, quali le misure di vigilanza, di salvaguardia, le restrizioni o limitazioni quantitative, i divieti d'importazione o di esportazione; 11) «importo da detrarre»: l'importo dei dazi all'importazione che si dovrebbero applicare alle merci di temporanea esportazione se queste fossero importate nel territorio doganale della Comunità in provenienza dai paesi in cui hanno formato oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento; 12) «spese di carico, di trasporto e di assicurazione»: tutte le spese relative al carico, al trasporto e all'assicurazione delle merci, compresi i seguenti elementi: - le commissioni e spese di mediazione, eccettuate le commissioni d'acquisto, - i costi dei contenitori che non formano un tutt'uno con le merci di temporanea esportazione, - i costi di condizionamento, compresi i materiali e la manodopera, - le spese di manutenzione inerenti al trasporto delle merci; 13) «consiglio di cooperazione doganale»: l'organizzazione istituita dalla convenzione, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950, per la creazione di un consiglio di cooperazione doganale. 2. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2 del regolamento di base, il termine «riparazione» comprende anche il riattamento e la messa a punto. TITOLO II CONCESSIONE DEL REGIME CAPITOLO I DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
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Art. 1 Regolamento (UE) 1987/2458 — 1. Ai sensi del presente regolamento s'intende per: | Portale Normativo