Art. 22
In vigore dal 31 lug 1987
1. La dichiarazione incompleta, il documento commerciale o amministrativo e l'iscrizione nelle scritture di cui all' devono contenere almeno le indicazioni necessarie per identificare i prodotti compensatori, nonché il riferimento dell'autorizzazione. L'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione incompleta o del documento commerciale o amministrativo o l'iscrizione nelle
scritture ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica.
Se del caso, si procede alla visita dei prodotti compensatori in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione incompleta, nel documento commerciale o amministrativo o nelle scritture.
Nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera c), l'iscrizione dei prodotti compensatori nelle scritture ha valore di svincolo.
2. La dichiarazione complementare o la dichiarazione relativa ai prodotti compensatori che formano oggetto dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'ufficio doganale competente nei termini stabiliti dall'autorità doganale.
L'accettazione di questa dichiarazione non ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica.
3. L'autorità doganale può permettere che la dichiarazione complementare o la dichiarazione di cui al paragrafo 2 rivesta carattere globale, periodico o riepilogativo.
Sezione 3
Attuazione delle misure di politica commerciale
Storico versioni
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