Art. 19

1. Fatto salvo l'articolo 23, la concessione del beneficio del regime di perfezionamento passivo è subordinata alla

In vigore dal 31 lug 1987
presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica redatta su un formulario IM di cui all' del regolamento (CEE) n. 1900/85. Detta dichiarazione è denominata in appresso «dichiarazione d'immissione in libera pratica». 2. La dichiarazione d'immissione in libera pratica deve comportare anche, nella casella n. 44, i riferimenti dell'autorizzazione. 3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è corredata dell'esemplare della dichiarazione di vincolo al regime. 4. Quando la dichiarazione d'immissione in libera pratica è presentata dopo i termini fissati in applicazione dell', paragrafo 2 del regolamento di base e quando l', paragrafo 3, secondo trattino è applicato, alla dicharazione d'immissione in libera pratica deve essere allegata una documentazione che permetta di verificare che i prodotti compensatori o sostitutivi sono stati reimportati entro detti termini.
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