Art. 3

In vigore dal 31 lug 1987
1. Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'autorità doganale controlla se siano state soddisfatte le condizioni necessarie per la concessione del regime, segnatamente le condizioni economiche. 2. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera c) del regolamento di base, l'autorità doganale fissa le modalità d'identificazione delle merci di esportazione temporanea nei prodotti compensatori. A tale scopo, l'autorità doganale ricorre, secondo il caso: a) alla menzione o alla descrizione dei contrassegni specifici o dei numeri di fabbricazione; b) all'apposizione di piombi, sigilli, punzonature o altri singoli contrassegni; c) al prelievo di campioni, ad illustrazioni o descrizioni tecniche; d) alle analisi. L'autorità doganale può anche utilizzare la scheda d'informazioni per facilitare l'esportazione temporanea delle merci inviate da un paese in un altro per esservi trasformate, lavorate o riparate, come previsto dalla raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale del 3 dicembre 1963, figurante nell'allegato II. 3. Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento di base, l'autorità doganale si avvale, in particolare, delle modalità di identificazione di cui al paragrafo 2, lettere a), c) o d). 4. Quando viene richiesta all'autorità doganale una deroga al paragrafo 1, lettera c) dell' del regolamento di base, l'autorità doganale presenta la domanda alla Commissione che decide, conformemente alla procedura prevista all', paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio (1), se e a quali condizioni un'autorizzazione può essere rilasciata. CAPITOLO III RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE Sezione 1 Disposizioni di carattere generale
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Art. 3 Regolamento (UE) 1987/2458 | Portale Normativo