Art. 5
In vigore dal 31 lug 1987
La durata di validità dell'autorizzazione è stabilita dall'autorità doganale in funzione delle condizioni economiche e tenuto conto delle particolari necessità del richiedente.
Se la durata è superiore a due anni, le condizioni economiche in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione vengono riesaminate periodicamente alle date indicate nell'autorizzazione stessa.
Sezione 2
Disposizioni particolari
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2458:oj#art-5