Art. 5

In vigore dal 31 lug 1987
La durata di validità dell'autorizzazione è stabilita dall'autorità doganale in funzione delle condizioni economiche e tenuto conto delle particolari necessità del richiedente. Se la durata è superiore a due anni, le condizioni economiche in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione vengono riesaminate periodicamente alle date indicate nell'autorizzazione stessa. Sezione 2 Disposizioni particolari
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Art. 5 Regolamento (UE) 1987/2458 | Portale Normativo