Art. 6
1. Quando i prodotti compensatori debbano:
In vigore dal 31 lug 1987
a) essere imputati ad un contingente quantitativo relativo all'importazione in traffico di perfezionamento passivo
di prodotti diversi da quelli di cui alla lettera c) del presente paragrafo;
b) fruire delle disposizioni di regolamenti recanti apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari in applicazione dell'accordo tra la Svizzera e la Comunità economica europea sul traffico di perfezionamento nel settore tessile (1);
c) fruire delle disposizioni del regolamento (CEE) n.
636/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982, che istituisce un regime di perfezionamento passivo applicabile a taluni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni in taluni paesi terzi (2).
L'autorizzazione di cui all' è rilasciata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui i prodotti compensatori debbono essere immessi in libera pratica. Essa consente l'imputazione sul predetto contingente e il ricorso al regime.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel quadro degli scambi standard.
CAPITOLO IV
CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA CONCESSIONE
DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL',
PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO DI BASE
Storico versioni
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