Art. 20

In vigore dal 31 lug 1987
1. Quando le operazioni di perfezionamento riguardino riparazioni, onerose o gratuite, prive di carattere commerciale, l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale permette, a richiesta del dichiarante, che la dichiarazione d'immissione in libera pratica costituisca, al tempo stesso, la domanda di autorizzazione. In tal caso, l'autorizzazione è costituita dall'accettazione di questa dichiarazione e tale accettazione è subordinata alle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione. 2. Ai sensi del paragrafo 1, s'intendono per riparazioni prive di carattere commerciale le riparazioni di merci, compresi il loro riattamento e messa a punto, che: - presentano carattere occasionale e - interessano unicamente merci destinate all'uso personale o familiare dell'importatore, che per la loro natura o quantità non abbiano implicazioni di carattere commerciale. 3. La prova del carattere non commerciale è a carico del dichiarante. L'ufficio doganale accorda le facilitazioni di cui al paragrafo 1 solo quando risultino soddisfatte tutte le condizioni previste. Sezione 2 Procedure semplificate per l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2458:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 20 Regolamento (UE) 1987/2458 | Portale Normativo