Art. 20
In vigore dal 31 lug 1987
1. Quando le operazioni di perfezionamento riguardino riparazioni, onerose o gratuite, prive di carattere commerciale, l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale permette, a richiesta del dichiarante, che la dichiarazione d'immissione in libera pratica costituisca, al tempo stesso, la domanda di autorizzazione. In tal caso, l'autorizzazione è costituita dall'accettazione di questa dichiarazione e tale accettazione è subordinata alle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Ai sensi del paragrafo 1, s'intendono per riparazioni prive di carattere commerciale le riparazioni di merci, compresi il loro riattamento e messa a punto, che:
- presentano carattere occasionale e
- interessano unicamente merci destinate all'uso personale o familiare dell'importatore, che per la loro natura o quantità non abbiano implicazioni di carattere commerciale.
3. La prova del carattere non commerciale è a carico del dichiarante. L'ufficio doganale accorda le facilitazioni di cui al paragrafo 1 solo quando risultino soddisfatte tutte le condizioni previste.
Sezione 2
Procedure semplificate per l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori
Storico versioni
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