Art. 21

In vigore dal 31 lug 1987
1. Sempreché non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale permette, a richiesta dell'interessato e alle condizioni da essa stabilite, che: a) la dichiarazione d'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori non contenga talune delle indicazioni previste; b) venga presentato, invece della dichiarazione, un documento commerciale o amministrativo con una domanda d'immissione in libera pratica firmata dal dichiarante; c) l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori avvenga senza che essi le siano presentati e prima della presentazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica. 2. Quando la procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera c) sia autorizzata, il titolare dell'autorizzazione è tenuto: a) ad informare l'autorità doganale dell'arrivo dei prodotti nella forma e secondo le modalità da essa stabilite, e a fornire ogni informazione ch'essa reputi necessaria per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita dei medesimi; b) ad iscrivere i prodotti compensatori nelle sue scritture. Questa iscrizione avviene nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità doganale; comporta l'indicazione della data alla quale tale operazione ha luogo e può essere sostituita da altra formalità, definita dall'autorità doganale, che presenti garanzie analoghe e segnatamente dall'uso di procedure informatizzate; c) a tener a disposizione dell'autorità doganale tutti i documenti relativi all'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori reimportati, in particolare il certificato d'importazione redatto nel quadro della politica agricola comune o i documenti previsti da detta politica. 3. L'autorità doganale rifiuta l'autorizzazione a beneficiare della procedura semplificata alle persone: a) che non offrano tutte le garanzie necessarie per il buon svolgimento del regime; b) le cui scritture non consentano alle autorità doganali, qualora la procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera c) è d'applicazione, di controllare le operazioni di perfezionamento. L'autorità doganale può rifiutare l'autorizzazione alle persone che non fanno effettuare di frequente operazioni di perfezionamento.
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Art. 21 Regolamento (UE) 1987/2458 | Portale Normativo