Art. 30

In vigore dal 31 lug 1987
1. Quando nel quadro delle operazioni di perfezionamento passivo da una o più specie di merci di temporanea esportazione si ottengano varie specie di prodotti compensatori e tali merci si ritrovino, con tutte le loro componenti, in ciascuna delle varie specie di prodotti compensatori, si applica il metodo della chiave quantitativa (merci di esportazione temporanea) per stabilire l'importo da detrarre all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori. 2. Per stabilire se applicare il metodo di cui al paragrafo 1, non si tiene conto delle perdite. 3. Sono assimilati a perdite, al momento della ripartizione delle merci di temporanea esportazione, i prodotti compensatori secondari se costituiti da cascami, rottami, residui, ritagli e scarti. 4. Nell'applicare il paragrafo 1, il quantitativo di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione utilizzato nella fabbricazione di ciascuna specie di prodotto compensatore viene determinato applicando successivamente ai quantitativi totali di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione un coefficiente corrispondente al quoziente tra i quantitativi di dette merci che si ritrovano in ciascuna specie di prodotto compensatore e i quantitativi totali di dette merci che si ritrovano nell'insieme dei prodotti compensatori. 5. Il quantitativo di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione corrispondente al quantitativo di ciascuna specie di prodotti compensatori immessi in libera pratica che va preso in considerazione per stabilire l'importo da detrarre, è determinato applicando al quantitativo di ciascuna specie di merci di esportazione temporanea utilizzato nella fabbricazione di ciascuna specie dei predetti prodotti, calcolato in conformità del paragrafo 4, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all', paragrafo 2.
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Art. 30 Regolamento (UE) 1987/2458 | Portale Normativo