Art. 34

In vigore dal 31 lug 1987
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'allegato IV per ciascuna domanda di autorizzazione respinta purché non si ritengano soddisfatte le condizioni economiche. 2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 si effettuano nel corso del mese successivo a quello in cui è stata respinta la domanda di autorizzazione. Esse sono trasmesse dalla Commissione agli altri Stati membri e sono esaminate dal comitato dei regimi doganali economici, se diano luogo ad osservazioni da parte di uno Stato membro o dal presidente del suddetto comitato.
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Art. 34 Regolamento (UE) 1987/2458 | Portale Normativo