Art. 32

In vigore dal 31 lug 1987
I calcoli di cui agli articoli da 29 a 31 sono effettuati in base agli esempi di calcolo che figurano nell'allegato III o con ogni altro metodo di calcolo che dia i medesimi risultati.
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Art. 32 Regolamento (UE) 1987/2458 | Portale Normativo