Art. 7
La conversione in escudos:
In vigore dal 20 lug 1987
a) dell'aiuto di cui all', paragrafo 1, lettera a), nonché dell'anticipo di cui all', paragrafo 3, viene effettuata applicando il tasso di conversione agricolo in vigore alla data di emissione della polizza di carco relativa allo zucchero trasportato;
b) dell'aiuto di cui all', paragrafo 1, lettera b), viene effettuata applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della raffinazione del quantitativo di zucchero in causa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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