Art. 3

1. L'aiuto al trasporto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a):

In vigore dal 20 lug 1987
a) si applica al peso dello zucchero constatato all'arrivo, convertito in zucchero bianco secondo la formula di rendimento di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (1). Se il trasporto è effettuato alla rinfusa e non consente l'identificazione delle singole partite, il rendimento medio dell'insieme del carico si applica a tutti gli zuccheri in questione; b) è versato su presentazione, da parte del raffinatore: - del documento doganale di immissione in consumo in Portogallo o della copia o fotocopia di tale documento, certificati conformi dall'organismo che ha vistato il documento originale o dai servizi ufficiali portoghesi, e - della polizza di carico, dei risultati delle analisi e della fattura definitiva. 2. Le analisi sono effettuate al momento del ricevimento, sull'intero carico, per partite di 250 t, da un laboratorio riconosciuto dal Portogallo. 3. Può essere concesso un anticipo sull'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1, pari al 90 % dell'importo determinto in base al peso che figura sulla fattura provvisoria, convertito in zucchero bianco secondo un rendimento forfettario del 94 %. La domanda di anticipo deve essere presentata dal raffinatore interessato ed essere corredata del documento doganale di entrata in Portogallo, delle polizza di carico e della fattura provvisoria.
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