Art. 6
In vigore dal 20 lug 1987
Ai quantitativi di zucchero che rientrano nel quantitativo stabilito all' del regolamento (CEE) n. 3214/86, che sono stati raffinati a decorrere dal 1o luglio 1987 è applicabile l'aiuto alla raffinazione in vigore durante la campagna di commercializzazione 1987/1988 in virtù dell', lettera b) del presente regolamento. Tali quantitativi raffinati sono imputati sul quantitativo stabilito all' del regolamento (CEE) n. 3214/86 per la campagna di commercializzazione 1986/1987.
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