Art. 8
In vigore dal 20 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(5) Vedi pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.
(7) GU n. L 299 del 23. 10. 1986, pag. 24.
(8) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 21.
(9) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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