Art. 4

Ai fini della concessione dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b):

In vigore dal 20 lug 1987
a) lo zucchero greggio in questione è posto, su richiesta del raffinatore, sotto controllo doganale o sotto altro controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti; b) per raffinazione si intende la trasformazione dello zucchero greggio quale definito all', paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1785/81, in zucchero bianco quale definito al suddetto paragrafo 2, lettera a).
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