Art. 2
In vigore dal 20 lug 1987
1. Per lo zucchero di cui all', reso raffinerie portoghesi, sono concessi, entro il quantitativo massimo indicato nello stesso articolo:
a) un aiuto forfettario al trasporto, pari all'aiuto totale concesso durante la campagna di commercializzazione 1987/1988, in applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 2225/86, per il trasporto dello zucchero greggio prodotto nei dispartimenti francesi d'oltremare;
e
b) un aiuto alla raffinazione nelle raffinerie portoghesi, che comprende:
aa) und importo fissato per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo, pari alla differenza tra il contributo di magazzinaggio di cui all', paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81, effettivamente riscosso per lo zucchero in questione, e il triplo dell'importo mensile del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all', paragrafo 2, primo comma di detto regolamento, applicabile durante la raffinazione di tale zucchero,
e
bb) un importo pari allo 0,0387 % del prezzo d'intervento dello zucchero greggio della campagna di commercializzazione 1987/1988, per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 92 %.
2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono concessi su domanda delle imprese portoghesi che procedono alla raffinazione dello zucchero in questione, presentata alle autorità competenti del Portogallo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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