Art. 7

Fatte salve le disposizioni particolari adottate nell'ambito delle regolamentazioni doganali o agricole specifiche:

In vigore dal 13 lug 1987
a) l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione applicabili ad una merce è determinato in base agli elementi di tassazione propri a detta merce nel momento in cui sorge la relativa obbligazione doganale; trattandosi di una merce soggetta al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dei dazi all'importazione, l'importo è determinato in funzione del numero di mesi o frazioni di mesi durante i quali la merce in questione è stata soggetta a tale regime; b) qualora non sia possibile determinare con esattezza il momento in cui sorge l'obbligazione doganale, il momento da prendere in considerazione per determinare gli elementi di tassazione propri a detta merce è quello in cui le autorità competenti constatano che per tale merce si è verificato uno dei casi che hanno dato origine ad un'obbligazione doganale. Tuttavia, qualora le autorità competenti possano stabilire, in base agli elementi d'informazione in loro possesso, che l'obbligazione doganale è sorta in un momento antecedente a quello in cui esse hanno operato tale constatazione, l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione relativi alla merce in questione viene determinato in base agli elementi di tassazione ad essa propri nel momento più lontano nel tempo cui si può far risalire la nascita dell'obbligazione doganale derivante da questa situazione in base alle informazioni disponibili. TITOLO III ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE
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