Art. 3

Il momento in cui si considera sorta l'obbligazione doganale all'importazione corrisponde:

In vigore dal 13 lug 1987
a) nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), al momento dell'accettazione da parte delle autorità competenti della dichairazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea della merce ovvero al momento in cui viene compiuto qualsiasi altro atto avente, secondo le disposizioni in vigore, gli stessi effetti giuridici della predetta accettazione; b) nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera b), al momento dell'introduzione irregolare della merce nel territorio doganale della Comunità; c) nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera c), al momento in cui la merce è sottratta al controllo doganale; d) nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera d), al momento in cui cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza dà origine all'obbligazione doganale oppure al momento in cui la merce è stata assegnata al regime doganale considerato se risulta a posteriori che non era realmente soddisfatta una delle condizioni fissate per la concessione di tale regime; e) nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera e), al momento in cui cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza dà origine all'obbligazione doganale, oppure al momento in cui la merce è stata immessa in libera pratica se risulta a posteriori che non era realmente soddisfatta una delle condizioni stabilite per l'immissione in libera pratica di detta merce; f) nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera f), al momento in cui avviene la distruzione della merce da cui derivano i rottami e i residui.
Storico versioni

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