Art. 2

1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge per:

In vigore dal 13 lug 1987
a) l'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione o il vincolo di tale merce al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione; b) l'introduzione irregolare nel territorio doganale delle Comunità di una merce soggetta a dazi all'importazione. Quando una merce soggetta a dazi all'importazione, che si trova in una zona franca situata nel territorio doganale della Comunità, forma oggetto di introduzione irregolare in un'altra parte di tale territorio, tale introduzione è considerata una introduzione irregolare nel territorio doganale della Comunità. Ai sensi della presente lettera, si intende per introduzione irregolare qualsiasi introduzione in violazione delle disposizioni prese in applicazione dell' della direttiva 68/312/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1968, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità e la custodia temporanea di tali merci (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; c) la sottrazione di una merce soggetta a dazi all'importazione al controllo doganale che deriva dalla sua immissione in custodia temporanea o dal suo assoggettamento ad un regime doganale che preveda un controllo doganale; d) l'inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all'importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall'utilizzazione del regime doganale cui essa è sottoposta o l'inosservanza di una delle condizioni per l'assegnazione di una merce a tale regime, sempre che non si accerti che tale inosservanza non ha avuto conseguenze effettive sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato; e) l'inadempienza di uno degli obblighi derivanti per una merce dalla sua immissione in libera pratica a beneficio di un esonero totale o parziale dai dazi all'importazione a motivo della sua destinazione a fini particolari o la non osservanza di una delle condizioni stabilite per la concessione di tale esonero, sempre che non si accerti che tale inosservanza non ha avuto conseguenze effettive sull'impiego di tale merce per la destinazione prevista; f) il mantenimento, a titolo definitivo, nel territorio doganale della Comunità di rottami e residui soggetti a dazi all'importazione e risultanti dalla distruzione di una merce, effettuata con la preventiva autorizzazione delle autorità competenti, quando tale distruzione ha effetto: - in conformità dell', paragrafo 1, lettera b), di non far sorgere per la merce in oggetto l'obbligazione doganale che sarebbe nata in applicazione della lettera e) del presente paragrafo; - oppure di permettere il rimborso o lo sgravio, in base al regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3069/86 (2), dei dazi all'importazione riguardanti la merce nei confronti della quale era sorta la corrispondente obbligazione doganale. 2. L'obbligazione doganale all'importazione sorge anche se riguarda una merce oggetto di misure, di qualunque specie, che ne vietano o limitano l'importazione. Tuttavia, l'introduzione irregolare nel territorio doganale della Comunità di stupefacenti non compresi nel circuito economico strettamente controllato dalle autorità competenti per essere destinati ad uso medico e scientifico non comporta la nascita di un'obbligazione doganale. Ai fini della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale si considera però sorta allorché la legislazione penale di uno Stato membro prevede che i dazi doganali servono di base per la determinazione delle sanzioni o che l'esistenza di un'obbligazione doganale serva di base per le azioni penali.
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