Art. 4

1. Non sorge alcuna obbligazione doganale all'importazione nei riguardi di una determinata merce:

In vigore dal 13 lug 1987
a) in deroga all', paragrafo 1, lettere b) e c), quando l'interessato dimostri che l'inadempienza agli obblighi risultanti: - dalle disposizioni prese per l'applicazione dell' della direttiva 68/312/CEE oppure - dalla permanenza della merce in custodia temporanea oppure - dall'utilizzazione del regime doganale cui la merce è stata assoggettata, è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per caso fortuito o per causa di forza maggiore ovvero per autorizzazione delle autorità competenti. Ai sensi della presente lettera, una merce è irrimediabilmente perduta quando è resa inutilizzabile per chiunque; b) in deroga all', paragrafo 1, lettera e), qualora tale merce, previamente immessa in libera pratica in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, in quanto destinata a fini particolari, venga, con l'autorizzazione delle autorità competenti, riesportata fuori della Comunità o distrutta; c) in deroga all', paragrafo 1, lettera f), primo trattino, qualora l'importo dei dazi all'importazione relativi ai rottami e residui, risultanti dalla distruzione di una merce immessa in libera pratica in esenzione parziale dai dazi all'importazione a motivo della sua destinazione a fini particolari, sia inferiore o uguale all'importo dei dazi all'importazione risultanti dall'immissione in libera pratica della merce distrutta. 2. Qualora l'importo dei dazi all'importazione sui rottami e residui, risultanti dalla distruzione di una merce immessa in libera pratica in esonero parziale dai dazi all'importazione a motivo della sua destinazione a fini particolari, sia superiore all'importo dei dazi all'importazione risultanti dall'imissione in libera pratica della merce distrutta, l'importo dell'obbligazione doganale all'importazione sorta a norma dell', paragrafo 1, lettera f), primo trattino è uguale alla differenza tra l'importo dei dazi all'importazione sui rottami e residui e quello dei dazi all'importazione risultanti dall'immissione in libera pratica della merce distrutta. B. Obbligazione doganale all'esportazione
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