Art. 9
In vigore dal 13 lug 1987
1. Nella misura in cui gli accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi prevedono la concessione all'importazione in questi ultimi paesi di un trattamento tariffario preferenziale per le merci originarie della Comunità ai sensi di tali accordi, con la riserva che, quando esse siano state ottenute in regime di perfezionamento attivo, i prodotti terzi utilizzati nella loro fabbricazione siano soggetti al pagamento dei relativi dazi all'importazione, la convalida dei documenti necessari per ottenere, nei paesi terzi, tale trattamento preferenziale fa nascere un'obbligazione doganale all'importazione.
Il momento in cui nasce questa obbligazione è il momento in cui le autorità competenti accettano la dichiarazione di esportazione delle merci in oggetto, o qualsiasi altro atto che abbia, secondo le disposizioni vigenti, gli stessi effetti giuridici di tale accettazione.
L'importo dei dazi all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale è stabilito allo stesso modo come se si trattasse di un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla medesima data, della dichiarazione d'immissione in libera pratica delle merci in questione per porre fine al regime di perfezionamento attivo.
2. In materia di estinzione dell'obbligazione doganale di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica, per quanto di ragione, l', paragrafi 1 e 2, lettere b) e c). Detta obbligazione doganale si estingue ugualmente quando vengono annullate le formalità espletate per ottenere il trattamento tariffario preferenziale. TITOLO V
DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI
Storico versioni
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