Art. 14
In vigore dal 13 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. SIMONSEN
(1) GU n. C 261 del 29. 9. 1984, pag. 4.
(2) GU n. C 122 del 20. 5. 1985, pag. 158.
(3) GU n. C 44 del 15. 2. 1985, pag. 8.
(4) GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 31.
(5) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.
(1) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.
(2) GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 1.
(3) GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 13.
(1) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 286 del 9. 10. 1986, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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