Art. 11

In vigore dal 13 lug 1987
Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni vigenti negli Stati membri a norma delle quali le merci costituiscono il pegno dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione cui esse sono soggette e possono formare oggetto, a tale titolo, di misure di pignoramento o di confisca.
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