Art. 1

1. Il presente regolamento fissa le norme relative:

In vigore dal 13 lug 1987
a) alla nascita dell'obbligazione doganale; b) al momento da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo dell'obbligazione doganale; c) all'estinzione dell'obbligazione doganale. 2. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) Obbligazione doganale: l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione (obbligazione doganale all'importazione) o dei dazi all'esportazione (obbligazione doganale all'esportazione) applicabili, in virtù delle disposizioni in vigore, alle merci soggette a tali dazi; b) persona: - una persona fisica; - una persona giuridica; - oppure, qualora la regolamentazione in vigore ne preveda la possibilità, un'associazione di persone riconosciuta come avente capacità giuridica senza avere lo status di persona giuridica; c) merci comunitarie: le merci: - interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità senza apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità; - provenienti da un paese o territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità e immesse in libera pratica in uno Stato membro; - ottenute, nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino oppure dalle merci di cui al primo e secondo trattino; d) dazi all'importazione: tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli; e) dazi all'esportazione: i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli; TITOLO I NASCITA DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE A. Obbligazione doganale all'importazione
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