Art. 7
Il regolamento (CEE) n. 2670/85 è modificato come segue:
In vigore dal 29 giu 1987
1) All', il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:
« 1. L'importo della cauzione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 985/81 è fissato a 250 ECU/t. L'importo della cauzione di cui all', paragrafo 2 dello stesso regolamento è fissato a:
- 1 200 ECU/t di carne non disossata;
- 3 750 ECU/t di carne disossata.
2. L'esigenza principale relativa al pagamento, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, è sostituita dall'esigenza principale di costituire la cauzione di cui all'. »
2) All', paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
« L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1) è costituita dal pagamento del prezzo entro il termine di cui al paragrafo 2.
(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. ».
3) All', paragrafo 3 e all', paragrafo 1 sono apportate le seguenti modifiche terminologiche:
- nella versione tedesca, il termine « Kaution » è sostituito da « Sicherheit »;
- nella versione greca, il termine « asfáleia » è sostiutito da « engýisi »;
- nella versione francese, il termine « caution » è sostituito da « garantie »;
- nella versione olandese, il termine « waarborg » è sostituito da « zekerheid »;
- nella versione spagnola, il termine « fianza » è sostituito da « garantía »;
- nella versione portoghese, il termine « caução » è sostituito da « garantia ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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