Art. 9

In vigore dal 29 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1987. Esso è applicabile alle cauzioni costituite a decorrere da tale data: - per i contratti conclusi a partire da questa data nel quadro delle vendite indette dai regolamenti (CEE) n. 2670/85 e (CEE) n. 3905/86; - nel quadro delle vendite indette da altri regolamenti dopo la data di cui sopra. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (4) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 31. (5) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60. (6) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 26. (7) GU n. L 99 del 12. 4. 1978, pag. 14. (8) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12. (9) GU n. L 272 del 30. 10. 1979, pag. 16. (10) GU n. L 137 del 26. 5. 1987, pag. 19. (11) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38. (12) GU n. L 250 del 19. 9. 1985, pag. 30. (13) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13. (14) GU n. L 253 del 24. 9. 1985, pag. 8. (15) GU n. L 21 del 23. 1. 1987, pag. 27. (16) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 17. (17) GU n. L 92 del 4. 4. 1987, pag. 10.
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