Art. 6

Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 29 giu 1987
« 1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato in occasione di ciascuna vendita. 2. In caso di vendita con obbligo di esportare le carni, si applicano le disposizioni seguenti: a) prima della presa in consegna, l'acquirente costituisce una cauzione destinata a garantire l'esportazione dei prodotti; b) per quanto riguarda la cauzione di cui alla lettera a), l'esportazione dei prodotti costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1). Inoltre, se il regolamento che indice la vendita prevede l'obbligo di importare in uno specifico paese terzo di destinazione, anche quest'obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi del suddetto articolo 20; c) la prova dell'adempimento degli obblighi di cui sopra è quella di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (2). Tale prova è addotta entro il termine di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (3); d) ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda la cauzione di cui alla lettera a): 1. il 15 % di cui agli articoli 23, 24 e 25 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è sostituito dall'importo forfettario di 25 ECU/t; 2. il 10 %, il 5 % e il 2 % di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento sono sostituiti dall'importo forfettario di 2,5 ECU/t. 3. In caso di vendita con obbligo di trasformare le carni, si applicano le disposizioni seguenti: a) prima della presa in consegna, l'acquirente costituisce, presso l'autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione, una cauzione destinata a garantire la trasformazione dei prodotti. L'importo della cauzione può essere differenziato in funzione dei prodotti messi in vendita e della loro utilizzazione; b) in caso di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1687/76, le carni possono essere prese in consegna soltanto dopo che l'organismo d'intervento detentore dei prodotti ha ricevuto l'attestato di cui allo stesso paragrafo; c) per quanto riguarda la cauzione di cui alla lettera a), la fabbricazione dei prodotti indicati nel contratto costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85. Se il regolamento che indice la vendita dispone che la trasformazione deve essere effettuata dal richiedente, anche quest'obbligo costituisce un'esigenza principale; d) il termine supplementare di cui all'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2220/85 si applica soltanto se la prova dell'avvenuta trasformazione è stata redatta entro il termine inizialmente previsto per la sua presentazione; e) ai fini dell'applicazione del presente regolamento: 1. il 15 % di cui agli articoli 23, 24 e 25 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è sostituito dall'importo forfettario di 25 ECU/t; 2. il 10 %, il 5 % e il 2 % di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del suddetto regolamento sono sostituiti dall'importo forfettario di 2,5 ECU/t. (1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (2) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1. (3) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1. »
Storico versioni

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