Art. 4
Nel regolamento (CEE) n. 2374/79 è inserito il seguente articolo 5 bis:
In vigore dal 29 giu 1987
« Articolo 5 bis
Oltre alle esigenze principali di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'utilizzazione a beneficio delle persone assistite da istituzioni e collettività a carattere sociale di cui all', paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione(1).
(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. »
Storico versioni
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