Art. 3

Il regolamento (CEE) n. 2173/79 è modificato come segue:

In vigore dal 29 giu 1987
1) - All', - all', paragrafo 2, secondo comma, - all'articolo 16, paragrafo 2, sono apportate le seguenti modifiche terminologiche: - nella versione tedesca, il termine « Kaution » è sostituito da « Sicherheit »; - nella versione greca, il termine « asfáleia » è sostituito da « engýisi » - nella versione francese, il termine « caution » è sostituito da « garantie »; - nella versione olandese, il termine « waarborg » è sostituito da « zekerheid »; - nella versione spagnola, il termine « fianza » è sostituito da « garantía »; - nella versione portoghese, il termine « caução » è sostituito da « garantia ». 2) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 15 1. La cauzione di cui all', paragrafo 2 e all', paragrafo 2 ammonta a 50 ECU/t. Essa garantisce l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento e l'osservanza delle condizioni previste dal contratto di vendita, ad esclusione di quelle coperte da una cauzione specifica. 2. La cauzione è immediatamente svincolata in caso di mancata accettazione della domanda o dell'offerta di acquisto. 3. Costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1): a) l'obbligo di non ritirare l'offerta o la domanda di acquisto; b) il pagamento, entro il termine prescritto per la presa in consegna, del quantitativo di prodotto previsto nel contratto; c) la presa in consegna del quantitativo pagato. Tuttavia, l'esigenza relativa al pagamento si considera soddisfatta se è stato pagato più del 95 % del quantitativo di prodotto fissato nel contratto. 4. L'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85 si applica soltanto nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a). (1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. » 3) All'articolo 16: - paragrafo 1: i termini « dei paragrafi 2 e 3 » sono sostituiti dai termini « del paragrafo 2 »; - il paragrafo 3 è soppresso. 4) All'articolo 19, la seconda frase è sostituita dalla frase seguente: « Gli adeguamenti eventualmente necessari devono essere effettuati entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data della fattura definitiva ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1809:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo