Art. 3
Il regolamento (CEE) n. 2173/79 è modificato come segue:
In vigore dal 29 giu 1987
1) - All',
- all', paragrafo 2, secondo comma,
- all'articolo 16, paragrafo 2,
sono apportate le seguenti modifiche terminologiche:
- nella versione tedesca, il termine « Kaution » è sostituito da « Sicherheit »;
- nella versione greca, il termine « asfáleia » è sostituito da « engýisi »
- nella versione francese, il termine « caution » è sostituito da « garantie »;
- nella versione olandese, il termine « waarborg » è sostituito da « zekerheid »;
- nella versione spagnola, il termine « fianza » è sostituito da « garantía »;
- nella versione portoghese, il termine « caução » è sostituito da « garantia ».
2) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 15
1. La cauzione di cui all', paragrafo 2 e all', paragrafo 2 ammonta a 50 ECU/t.
Essa garantisce l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento e l'osservanza delle condizioni previste dal contratto di vendita, ad esclusione di quelle coperte da una cauzione specifica.
2. La cauzione è immediatamente svincolata in caso di mancata accettazione della domanda o dell'offerta di acquisto.
3. Costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1):
a) l'obbligo di non ritirare l'offerta o la domanda di acquisto;
b) il pagamento, entro il termine prescritto per la presa in consegna, del quantitativo di prodotto previsto nel contratto;
c) la presa in consegna del quantitativo pagato.
Tuttavia, l'esigenza relativa al pagamento si considera soddisfatta se è stato pagato più del 95 % del quantitativo di prodotto fissato nel contratto.
4. L'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85 si applica soltanto nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a).
(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. »
3) All'articolo 16:
- paragrafo 1: i termini « dei paragrafi 2 e 3 » sono sostituiti dai termini « del paragrafo 2 »;
- il paragrafo 3 è soppresso.
4) All'articolo 19, la seconda frase è sostituita dalla frase seguente: « Gli adeguamenti eventualmente necessari devono essere effettuati entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data della fattura definitiva ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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