Art. 4
L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 355/77 è completato dal comma seguente:
In vigore dal 15 giu 1987
« Tuttavia è possibile derogare alle condizioni previste alle lettere a) e c), se un progetto interessa la commercializzazione o la trasformazione di prodotti ottenuti dall'agricoltura detta biologica e se il progetto ha un carattere pilota o sperimentale. » Articolo 5
Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento entro un termine di nove mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1987:1760:oj#art-4