Art. 6
In vigore dal 15 giu 1987
Le misure di cui all', punto 2), per quanto concerne l'estensivizzazione, e punti 6) e 7) sono applicabili per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Prima della fine del terzo anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione concernente la loro applicazione, inclusa l'evoluzione delle spese.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide prima della scadenza di tale termine sulla proroga delle misure suddette.
In mancanza di una decisione entro tale data il periodo di applicazione di queste misure è prorogato di due anni.
Storico versioni
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