Art. 3
Il regolamento (CEE) n. 1360/78 è modificato come segue:
In vigore dal 15 giu 1987
1) all':
i) il testo del paragrafo 1, lettera b), primo trattino è sostituito dal testo seguente:
« - regole comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche, »;
ii) il testo del paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal testo seguente:
« c) comprendere nei loro statuti almeno l'obbligo per i produttori membri delle associazioni e per le associazioni riconosciute di produttori che aderiscono all'unione, di procedere all'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti per i quali essi aderiscono all'associazione o all'unione, secondo le regole di conferimento e d'immissione sul mercato stabilite e controllate rispettivamente dall'associazione o dall'unione.
Gli Stati membri possono ammettere che tale obbligo sia sostituito dall'obbligo di far effettuare l'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti per i quali sono riconosciuti rispettivamente dall'associazione o dall'unione, o in loro nome e per loro conto, o per loro conto ma in nome dell'associazione e dell'unione, o in nome e per conto dell'associazione o dell'unione. L'associazione o l'unione può tuttavia autorizzare i propri membri ad effettuare l'immissione sul mercato di una parte della produzione conformemente al primo comma.
Per quanto riguarda le associazioni di produttori, tali obblighi non si applicano alla parte della produzione per la quale i produttori avevano concluso contratti di vendita o accettato opzioni prima di aderire all'associazione, purché tale associazione sia stata informata prima dell'adesione, dell'estensione e della durata degli obblighi contratti. »;
iii) il testo del paragrafo 3, secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
« - alla superficie colturale minima, alla cifra d'affari o al volume di produzione del prodotto o del gruppo dei prodotti interessati provenienti dai membri che, ai sensi del paragrafo 1, lettera e), le associazioni devono rappresentare nonché, se necessario al numero minimo di loro aderenti;
- all'estensione territoriale, compresa la superficie colturale minima, alla cifra d'affari e alla parte del volume nazionale di produzione del prodotto o del gruppo di prodotti interessati provenienti dalle associazioni che le unioni devono rappresentare, nonché, se necessario, al numero minimo di associazioni di produttori aderenti all'unione. »;
2) all'articolo 10 è inserito il paragrafo seguente:
« 2bis. Tuttavia, l'importo degli aiuti concessi alle associazioni di produttori riconosciute dopo il 1o luglio 1985, a valere per i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento:
- è pari, rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, al massimo al 5 %, al 5 %, al 4 %, al 3 % e al 2 % del valore dei prodotti provenienti dai membri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, ai quali si riferiscono il riconoscimento e l'immissione sul mercato;
- non può superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'associazione interessata;
- è versato in quote annue al massimo durante un periodo di 7 anni successivo alla data del riconoscimento. »;
3) il testo dell'articolo 13, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
« 1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune termina il 31 dicembre 1991. »;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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