Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 797/85 è modificato come segue:
In vigore dal 15 giu 1987
1) il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
«
1. Per contribuire all'adattamento e all'orientamento dell'agricoltura nella Comunità, consentendone in tal modo il continuo sviluppo, è istituita un'azione comune ai sensi dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70, che gli Stati membri dovranno mettere in atto, per conseguire i seguenti obiettivi:
i) contribuire a ristabilire l'equilibrio tra la produzione e la capacità del mercato;
ii) contribuire a migliorare l'efficacia delle aziende mediante l'evoluzione e la riorganizzazione delle loro strutture;
iii) mantenere una Comunità agricola economicamente sana, anche nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate;
iv) contribuire alla protezione dell'ambiente e alla conservazione duratura delle risorse naturali dell'agricoltura.
2. Conformemente al titolo VIII, la partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", in appresso denominato "Fondo", all'azione di cui al paragrafo 1 riguarda le misure connesse con:
a) i regimi destinati a incoraggiare la riconversione e l'estensivizzazione della produzione;
b) gli investimenti nelle aziende agricole e l'insediamento di giovani agricoltori;
c) le altre misure a favore delle aziende agricole relative all'introduzione di una contabilità e alla costituzione e al funzionamento di associazioni, servizi ed altre azioni destinate a più aziende;
d) le misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate;
e) le misure specifiche concernenti la protezione dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale;
f) le misure forestali a favore delle aziende agricole;
g) l'adattamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna. »;
2) dopo l' è inserito il titolo seguente:
« TITOLO 0I
Riconversione ed estensivizzazione della produzione
Articolo 1 bis
1. Gli Stati membri istituiscono un regime di aiuti inteso ad incoraggiare la riconversione e l'estensivizzazione della produzione.
Tale regime comprende:
a) un aiuto a favore della riconversione dei prodotti verso prodotti non eccedentari.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta prima del 31 dicembre 1987 l'elenco dei prodotti verso i quali può essere ammessa una riconversione nonché le condizioni e le modalità della concessione dell'aiuto;
b) un aiuto a favore dell'estensivizzazione per i prodotti eccedentari. Sono considerati prodotti eccedentari i prodotti per i quali non vi sono, in modo sistematico a livello comunitario, sbocchi normali non sovvenzionati. Fino al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime può essere limitata ai settori dei cereali, delle carni bovine e del vino. Inoltre gli Stati membri possono concedere tali aiuti anche a favore dell'estensivizzazione di altri prodotti.
2. Per estensivizzazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b) si intende la riduzione della produzione del prodotto in questione almeno del 20 % senza che aumentino le capacità di altre produzioni eccedentarie ai sensi del paragrafo 1. Tuttavia, tale aumento è ammesso al prorata d'un eventuale aumento della superficie agricola utile dell'azienda. Qualora la diminuzione della produzione sia effettuata mediante ritiro delle superfici agricole dalla produzione agricola queste superfici possono essere lasciate a riposo con la possibilità di rotazione, rimboscate o utilizzate a scopi non agricoli.
3. Su richiesta motivata, la Commissione può autorizzare uno Stato membro, secondo la procedura prevista all'articolo 25, a non applicare il regime nelle regioni o zone in cui le condizioni naturali o il rischio di spopolamento militano contro una riduzione della produzione.
La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 25, le modalità di applicazione, in particolare i criteri per la delimitazione delle regioni o zone di cui al primo comma.
4. Il Portogallo è autorizzato a non applicare il regime di cui al paragrafo 1 durante la prima tappa dell'adesione.
Articolo 1 ter
1. Per quanto riguarda l'aiuto a favore dell'estensivizzazione della produzione gli Stati membri determinano:
a) le condizioni della concessione dell'aiuto; tra queste deve figurare la condizione secondo cui per almeno cinque anni, conformemente all'articolo 1 bis, paragrafo 2:
- per quanto riguarda i cereali, la superficie utilizzata per tale produzione sia ridotta almeno del 20 %;
- per quanto riguarda la produzione di carni bovine, il numero di capi di bestiame sia ridotto almeno del 20 %;
- per quanto riguarda la produzione vinicola, la resa per ettaro sia ridotta almeno del 20 %.
La Commissione può autorizzare uno Stato membro ad applicare altre modalità di riduzione della produzione purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2;
b) eventualmente, le modalità di riduzione per gli altri prodotti;
c) il periodo di riferimento secondo la produzione di cui trattasi per il calcolo della riduzione;
d) l'impegno che il beneficiario deve sottoscrivere soprattutto in previsione di un controllo che la produzione sia effettivamente ridotta;
e) la forma e l'ammontare dell'aiuto in funzione dell'impegno sottoscritto dal beneficiario e in funzione delle perdite di reddito.
2. In caso di applicazione del regime di cui all'articolo 1 bis nel settore lattiero-caseario, la riduzione della produzione viene calcolata a partire dal quantitativo di riferimento assegnato ai sensi del regolamento (CEE) n. 804/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (2). I quantitativi di riferimento sospesi a norma del presente paragrafo non possono essere oggetto di una nuova destinazione o assegnazione per la durata della loro sospensione.
L'importo imputabile del premio corrisposto ai sensi del regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (3), è detratto dall'importo imputabile dall'aiuto concesso in applicazione dell'articolo 1 bis.
3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 25, le condizioni d'applicazione, segnatamente gli importi massimi imputabili al Fondo, in base al prezzo d'intervento per i cereali, tenuto conto dei costi di produzione e dei coefficienti da applicare agli altri prodotti.
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5. »;
3) il testo dell', paragrafo 4, prima frase è sostituito dal testo seguente:
« 4. Fatta eccezione del settore dell'acquacoltura, i massimali di cui all', paragrafo 2 ed all'articolo 5 possono essere moltiplicati per il numero delle aziende membri dell'azienda associata. »; 4) all'articolo 8:
i) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
« 1. Sono vietati gli aiuti agli investimenti in aziende che soddisfano alle condizioni di cui all' e all', superiori agli importi di cui all', paragrafo 2, maggiorati eventualmente dell'importo dell'aiuto di cui all', punto 2, ad eccezione degli aiuti:
- per la costruzione di fabbricati aziendali,
- per il trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilità,
- per le opere di miglioramento fondiario,
- per gli investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente
purché tali importi superiori siano concessi in conformità dell' e degli articoli 92, 93 e 94 del trattato. »;
ii) al paragrafo 2, il secondo trattino è soppresso;
iii) al paragrafo 4, secondo comma, il primo trattino è soppresso;
iv) al paragrafo 5, è aggiunto il seguente quinto trattino:
« - alle misure di aiuto agli investimenti concernenti la protezione e il miglioramento dell'ambiente, purché non determinino un aumento della produzione, »;
5) all'articolo 12, paragrafo 5, la cifra « 12 000 ECU » è sostituita da « 36 000 ECU »;
6) all'articolo 15:
i) il paragrafo 1, lettera a), primo comma è completato dalla seguente frase:
« Tuttavia, in zone agricole svantaggiate in cui la particolare gravità degli svantaggi naturali permanenti lo giustifichi, l'importo totale dell'indennità concessa può essere elevato fino a 120 ECU per UBA e per ettaro. »;
ii) il testo del paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente:
« b) qualora si tratti di produzioni diverse da quella bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata, detratta la superficie destinata all'alimentazione del bestiame nonché:
i) per quanto riguarda l'insieme delle zone agricole svantaggiate, detratta la superficie destinata alla produzione del frumento:
- ad eccezione della superficie destinata alla produzione di frumento duro nelle zone che non fanno parte di quelle contemplate dal regolamento (CEE) n. 3103/76 (1);
- ad eccezione della superficie destinata alla produzione di grano tenero nelle zone in cui la resa media non supera 2,5 tonnellate per ettaro destinato a questa produzione;
ii) per quanto riguarda la totalità delle zone agricole svantaggiate, detratta la superficie destinata alla coltivazione intensiva di meli, peri o peschi superiore a 0,5 ha per azienda;
iii) per quanto riguarda le zone agricole sfavorite di cui all', paragrafi 4 e 5, detratta la superficie destinata alla produzione di vino, ad eccezione dei vigneti la cui resa non supera 20 ettolitri per ettaro, alla produzione di barbabietole da zucchero e a colture intensive.
L'importo dell'indennità non può superare 101 ECU per ettaro. Tuttavia in zone agricole svantaggiate in cui la particolare gravità degli svantaggi naturali permanenti lo giustifichi, l'importo totale dell'indennità concessa può essere elevato a 120 ECU per ettaro.
(1) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1. »;
iii) il paragrafo 1 è completato dalla lettera seguente:
« c) gli Stati membri possono articolare l'importo dell'indennità compensativa in base alla situazione economica dell'azienda e al reddito del conduttore che beneficia dell'indennità compensativa. »;
iv) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
« 3. Nel caso in cui il beneficiario di un'indennità compensativa effettui l'imboschimento della totalità o dell'indennità, gli Stati membri possono accordare una indennità compensativa, calcolata in base al numero degli ettari di terreni agricoli utilizzabili e imboschiti, per un periodo massimo di vent'anni dal momento dell'imboschimento, sempreché l'indennità non superi i massimi di cui al paragrafo 1, lettera a). »;
v) è aggiunto il paragrafo seguente:
« 4. L'importo massimo imputabile al Fondo dell'indennità compensativa concessa in virtù del presente articolo è fissato al 50 % del reddito di riferimento per ULU, stabilito ai sensi dell', paragrafo 3. »;
7) il testo del titolo V è sostituito dal testo seguente:
(1) GU n. C 273 del 29. 10. 1986, pag. 3.
(2) GU n. C 227 dell'8. 9. 1986, pag. 110.
(3) GU n. C 328 del 22. 12. 1986, pag. 37.
(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(5) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.
(6) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(7) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.
(8) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(1) GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 6.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
« TITOLO V
Aiuti nelle zone sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali e del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio
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