Art. 19

In vigore dal 15 giu 1987
Al fine di contribuire all'instaurazione o al mantenimento delle pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio, contribuendo in tal modo all'adattamento e all'orientamento delle produzioni agricole secondo il fabbisogno dei mercati e tenendo conto delle conseguenti perdite di reddito degli agricoltori, gli Stati membri possono instaurare un regime di aiuto specifico in zone particolarmente sensibili da questi punti di vista. Articolo 19 bis Il regime di aiuto di cui all' consiste in un premio annuo per ettaro concesso, nelle zone contemplate all', agli agricoltori che si impegnano per almeno cinque anni, nel quadro di un programma specifico per la zona presa in considerazione, a instaurare o mantenere pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio. Articolo 19 ter Gli Stati membri determinano le zone di cui all'. Essi definiscono in funzione degli obiettivi perseguiti le pratiche di produzione compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio. Essi stabiliscono anche le regole ed i criteri che si devono osservare per quanto concerne le pratiche di produzione di cui all'articolo 19 bis, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la riduzione dell'intensità della produzione e/o la densità di bestiame richiesta. Essi fissano inoltre l'importo e la durata del premio, che debbono dipendere dall'impegno assunto dall'agricoltore nel contesto del programma. Articolo 19 quater L'importo massimo del premio annuo per ettaro di cui all'articolo 19 bis, che può essere rimborsato dal Fondo, è fissato a 100 ECU per singolo ettaro oggetto dell'impegno dell'articolo summenzionato. Nel caso in cui il premio annuo viene concesso ad un beneficiario dell'indennità compensativa di cui all'articolo 15, l'importo massimo del premio annuo che può essere rimborsato dal Fondo è fissato a 60 ECU per ettaro. »; 8) all'articolo 20: i) al paragrafo 1, dopo il primo comma, è inserito il comma seguente: « L'aiuto all'estensivizzazione previsto dall'articolo 1 bis nonché alle associazioni o cooperative forestali o alle comunità che effettuano l'imboschimento delle superfici agricole appartenenti alle categorie di conduttori agricoli di cui al presente articolo. »; ii) al paragrafo 2 la cifra « 1 400 ECU » è sostituita da « 1 800 ECU »; 9) all'articolo 21: i) al paragrafo 1, secondo comma, primo trattino è aggiunto il testo seguente: « . . . nonché corsi o tirocini di formazione complementare di tali persone, al fine di preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio naturale, e all'accesso alla formazione necessaria allo sfruttamento della loro superficie forestale. »; ii) il testo del paragrafo 3, prima frase è sostituito dal testo seguente: « 3. Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione degli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono imputabili al Fondo a concorrenza di 7 000 ECU per persona che abbia seguito corsi o tirocini completi; di tale importo 2 500 ECU sono riservati ai corsi o ai tirocini complementari concernenti il riorientamento della produzione, l'applicazione dei metodi di produzione compatibili con la protezione dello spazio naturale e lo sfruttamento delle superfici forestali. »; 10) all'articolo 26: i) il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente: « 1. Sono imputabili al Fondo le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste agli articoli 1 bis, 1 ter, da 3 a 7, da 9 a 17 e da 19 a 21. 2. Il Fondo rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili nel quadro delle azioni previste agli articoli 1 bis, 1 ter, da 3 a 7, da 13 a 17 e da 19 a 20. L'aliquota è portata: - al 50 % per gli aiuti agli investimenti contemplati agli e relativi alle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, della Grecia e del Mezzogiorno d'Italia, comprese le isole, nonché all'insieme del territorio portoghese; - al 50 % per gli aiuti particolari agli imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni di cui all'; - al 50 % per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 17, relativi alle regioni della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia, del Portogallo e dei dipartimenti francesi d'oltremare. Inoltre il fondo può rimborsare agli Stati membri fino al 25 % delle spese imputabili nel quadro delle azioni previste agli articoli da 9 a 12 e 21; nelle regioni, menzionate all'articolo 13, paragrafo 1, della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia e dei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nell'intero territorio portoghese, l'aliquota può essere portata al 50 % delle spese imputabili per l'azione di cui all'articolo 21. »; ii) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: « 4. Il Consiglio, nell'adottare l'elenco delle zone agricole svantaggiate della Spagna ai sensi dell' della direttiva 75/268/CEE, determina quelle per le quali il tasso di rimborso per le misure di cui agli è portato al 50 %. »; 11) il testo dell'articolo 31 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 31 1. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare, nel settore contemplato dal presente regolamento, ad eccezione del settore disciplinato dagli articoli da 3 a 6, dall', secondo comma, punto 2), dall'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4 e dall'articolo 13, misure di aiuto supplementare, le cui condizioni o modalità di concessione si scostino da quelle ivi previste o i cui importi superino i massimali ivi previsti, sempreché tali misure siano adottate in conformità degli articoli 92, 93 e 94 del trattato. 2. Ad eccezione dell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, le disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicano alle misure di aiuto disciplinate dagli articoli da 3 a 6, dall', secondo comma, punto 2), dall'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4 e dall'articolo 13. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1760:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo