Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 270/79 è modificato come segue:

In vigore dal 15 giu 1987
1) all', paragrafo 1, lettera a), in fine è aggiunto il seguente testo: « . . . o garantito da organizzazioni professionali agricole riconosciute dallo Stato per la formazione dei divulgatori. »; 2) all': i) al punto 1 è inserita la seguente lettera: « b. bis) le organizzazioni professionali agricole riconosciute dallo Stato per la formazione dei divulgatori; »; ii) il testo del punto 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente: « c) i servizi di divulgazione, compresi quelli delle organizzazioni professionali, cui i divulgatori sono destinati, nonché le modalità di controllo loro applicabili; »; iii) al punto 2, l'ultima riga della lettera d) è sostituita dalla parte di frase seguente: « dai servizi o dalle organizzazioni di cui alla lettera c). »; 3) il testo dell', paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. I corsi di formazione di cui all', paragrafo 1, lettera d) devono consentire alle persone che soddisfano le condizioni di cui all' di acquisire conoscenze sufficienti in funzione dei loro compiti, in particolare nei seguenti settori: - tecniche di divulgazione agricola; - tecniche di gestione delle aziende agricole; - tecniche di elaborazione di piani di miglioramento materiale delle aziende ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/85 (1); - tecniche e metodi di miglioramento qualitativo della produzione; - pratiche di produzione compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali; - tecniche di elaborazione e di realizzazione dei programmi o delle misure di cui all', paragrafo 2, lettera a) o di altre materie connesse a tali programmi o misure; - psicologia e sociologia rurali; - pratica di utilizzazione di nuove tecnologie informatiche o telematiche per l'informazione e la divulgazione agricola. (1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. »; 4) il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 8 1. I divulgatori formati conformemente all' sono impiegati nel quadro della realizzazione dei programmi o delle misure di cui all', paragrafo 2, lettera a). 2. L'italia vigila affinché il 60 % almeno dei divulgatori formati conformemente all', paragrafo 1 siano impiegati nel Mezzogiorno. Inoltre l'Italia vigila affinché i divulgatori formati siano distribuiti in armonia con la situazione esistente nelle varie zone e con i fabbisogni che ne risultano. 3. Ogni anno l'Italia comunica, se del caso: - le disposizioni adottate per garantire che le attività esercitate dai divulgatori siano totalmente dedicate alla divulgazione, esclusa qualsiasi attività amministrativa o di altra natura non connessa alla divulgazione; - la distribuzione dei divulgatori formati ogni anno tra le varie zone, distinguendo fra divulgatori polivalenti, divulgatori specializzati e quadri di divulgazione. 4. La Commissione formula un parere sugli argomenti di cui al paragrafo 3 secondo la procedura prevista all'articolo 14. »; 5) l'articolo 9 è abrogato; 6) all'articolo 11: o) al paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, in fine è aggiunto il seguente testo: « . . . formati dai centri o dalle organizzazioni di cui all', paragrafo 1, lettera a). »; ii) l'inizio del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. Il Fondo rimborsa all'Italia le spese di assunzione dei divulgatori secondo le seguenti condizioni: l'importo massimo imputabile per divulgatore formato conformemente all', paragrafo 1 e di nuova assunzione conformemente all'articolo 8 è di 12 500 ECU. Il tasso . . . »;
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