Art. 6
In vigore dal 10 giu 1987
Prima di avviare la procedura di sospensione, di riduzione o di soppressione del contributo finanziario della Comunità, la Commissione:
- ne informa lo Stato membro nel cui territorio doveva essere realizzata l'azione, che può prendere posizione in merito;
- consulta il servizio o l'organismo incaricato di ricevere i corrispondenti rimborsi;
- invita il servizio o l'organismo responsabile dell'esecuzione dell'azione ad esporre i motivi della mancata osservanza delle condizioni previste, tramite i servizi od organismi di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1698:oj#art-6