Art. 6

Art. 6

In vigore dal 10 giu 1987
Prima di avviare la procedura di sospensione, di riduzione o di soppressione del contributo finanziario della Comunità, la Commissione: - ne informa lo Stato membro nel cui territorio doveva essere realizzata l'azione, che può prendere posizione in merito; - consulta il servizio o l'organismo incaricato di ricevere i corrispondenti rimborsi; - invita il servizio o l'organismo responsabile dell'esecuzione dell'azione ad esporre i motivi della mancata osservanza delle condizioni previste, tramite i servizi od organismi di cui all'.
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